Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406

Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

Gli articoli abrogati dal d.P.R. n. 554 del 1999, sono stati conservati (con colore grigio) per consentire la consultazione sulla  base di richiami di  altri atti che li richiamano.

 

art. 1. Ambito di applicazione (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Il presente decreto disciplina l'affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice.

2. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti.

3. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al comma 1 ha effettuato per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; il controvalore è, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del Tesoro.

4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto in materia di pubblicità degli appalti e delle concessioni e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi anche in forma di società , nonché di criteri di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea, ai candidati ed agli offerenti.

 

art. 2. Enti pubblici (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Ai fini del presente decreto si considera ente pubblico qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo dei soggetti anzidetti, oppure i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti anzidetti.

2. I Ministri titolari della vigilanza sugli enti di cui al comma 1 comunicano al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie gli elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma 1 ai fini della notifica alla Commissione delle comunità europee.

 

art. 3. Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

 

art. 4. Appalti e concessioni. (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. - 3. - (abrogati implicitamente dal combinato disposto degli articoli 2 e 19, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara di cui all'articolo 12, comma 3, l'obbligo del concessionario, diverso dall'amministrazione aggiudicatrice, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, salva la facoltà del candidato di aumentare la percentuale stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente indicazione nel contratto di concessione dei lavori. Sempreché detti lavori da appaltare a terzi siano di valore pari o superiore a 5 milioni di ECU, ovvero non soddisfino alle condizioni di applicazione dei casi elencati nell'articolo 9, comma 2, il concessionario è tenuto a pubblicare il bando di gara ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ed a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7.

5. Ai fini di cui al comma 4, non si considerano terze le imprese riunite in raggruppamento temporaneo o in consorzio per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Si intende per impresa collegata qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via della proprietà , della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presume l'influenza dominate se un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa, la maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale, o può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza.

6. L'elenco tassativo delle imprese di cui al comma 5 è unito alla candidatura per la concessione e viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese.

 

art. 5. Suddivisione in lotti (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione del presente decreto.

2. Quando un'opera è ripartita in lotti le disposizioni del presente decreto si applicano per l'affidamento di ciascuno di essi se il loro valore complessivo è pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni del presente decreto per quei lotti in cui è ripartita l'opera, di valore, stimato senza IVA, inferiore a 1 milione di ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il venti per cento del valore complessivo dell'opera.

3. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori regolati dal presente decreto va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice.

 

art. 6. Esclusioni (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto gli appalti di lavori:

a)               attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali;

b)                attribuiti da amministrazioni aggiudicatrici ed aventi per oggetto la realizzazione di opere per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, nonché attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici la cui principale attività consiste nella produzione e nell'erogazione di energia;

c)               dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige la tutela di interessi nazionali essenziali.

2. I soggetti appaltanti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ad esclusione dell'Ente ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

3. Sono, altresì, esclusi dalla disciplina del presente decreto gli appalti di lavori pubblici disciplinati da norme di procedure diverse e aggiudicati in virtù:

a)               di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato CEE, tra l'Italia e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione delle Comunità europee, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici;

b)                di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c)               della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

 

art. 7. Edilizia residenziale pubblica

1. Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, deve essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore che sarà incaricato di realizzare l'opera, quest'ultimo è prescelto secondo il criterio di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).

2. Per gli appalti di cui al comma 1 deve essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi del presente decreto.

3. Si applicano comunque le norme del presente decreto relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 22.

 

art 8. Procedure di aggiudicazione (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

 

art. 9. Trattativa privata (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

 

art. 10. Prescrizioni tecniche

1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non può introdurre prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori nei confronti di cittadini di altri Stati della CEE.

 

art. 11. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche

1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, qualora:

a)               le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;

b)               le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni impongano l'uso dei prodotti o di materiali non compatibili con apparecchiature già impiegate dall'amministrazione, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo dell'appalto, purché venga contestualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni;

c)               il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni esistenti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle deroghe di cui al comma 1, ne indica i motivi, sempreché sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono comunque risultare dagli atti interni dell'amministrazione aggiudicatrice per la loro comunicazione, ove richiesta alla Commissione delle comunità europee o ad altri Stati della CEE.

3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche sono definite:

a)               con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime con particolare riferimento alla direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 concernente i prodotti da costruzione;

b)               con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

c)               con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza alle norme di recepimento di norme internazionali e, nell'ordine, ad altre norme e benestare tecnici.

4. E' vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

 

art. 12. Bandi e avvisi. (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di valore pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, la cui esecuzione sia stata approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato C.

2. Gli appalti di lavori pubblici che l'amministrazione aggiudicatrice intende attribuire mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, sono resi noti con un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D per gli affidamenti mediante pubblico incanto, e secondo lo schema di cui all'allegato E per le altre forme di affidamento. Nel richiedere informazioni di carattere economico e tecnico, l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere dalle imprese condizioni diverse da quelle di cui agli articoli 20 e 21.

3. Gli affidamenti di concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 2, sono resi noti dall'amministrazione aggiudicatrice con un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato F.

4. I concessionari di lavori pubblici, diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono tenuti alla pubblicazione di un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato G.

5. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicarsi entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione. L'avviso, che deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'allegato H, può omettere l'indicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione, qualora la loro comunicazione risulti contraria all'interesse pubblico o sia lesiva di interessi commerciali di imprese pubbliche o private ovvero possa pregiudicare una leale concorrenza tra imprese.

6. Gli avvisi e i bandi di cui ai commi da 1 a 5 sono senza indugio e con i mezzi più idonei inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 15, gli avvisi e i bandi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

7. La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o sulla stampa, degli avvisi e dei bandi di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, commi 1 e 2 , della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , e deve avvenire entro nove giorni dal loro invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate all'anzidetto ufficio; le amministrazioni ed i concessionari devono essere in grado di provare la data di spedizione.

 

art. 13. Termini per i pubblici incanti (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Nei pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee; il termine può essere ridotto a trentasei giorni se l'amministrazione ha pubblicato la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, sempreché richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini di cui ai commi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 1 devono essere adeguatamente prorogati.

 

art. 14. Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Nella licitazione privata o nell'appalto concorso, nonché nella trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, ricevute le domande di partecipazione, invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti in base alle indicazioni fornite nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera d'invito deve contenere:

a)                           l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b)                           il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c)                           gli estremi del bando di gara;

d)                           l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite dal candidato nella domanda di partecipazione, sulla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 20 e 21;

e)                           i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, il termine di ricezione delle offerte stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Il termine può essere ridotto a ventisei giorni se l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1.

4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente prorogati.

6. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata possono essere fatte mediante lettera ovvero mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono. In queste ultime quattro ipotesi deve essere spedita lettera di conferma prima della scadenza del termine previsto nel comma 1.

7. Negli appalti stipulati da concessionari di lavori che non siano essi stessi una amministrazione aggiudicatrice, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dal concessionario in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, e il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in modo da non essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

 

art 15. Procedure accelerate (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 14, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire i termini seguenti:

a)               un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;

b)               un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere inviati per i canali più rapidi possibili. Le domande effettuate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono, devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al comma 1, lett. a).

 

art. 16. Termini nelle concessioni di lavori pubblici (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Nella concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 2, il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a cinquantadue giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

art. 17. Computo dei termini (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Il calcolo dei termini previsti negli articoli 13, 14, 15 e 16 va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.

 

art. 18. Esclusioni (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e successive modificazioni, può essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente:

a)                           che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività , di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

b)                           nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c)                           che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d)                           che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e)                           che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

f)                             che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g)                           che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.

2. Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.

3. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 , può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.

4. Se nessun documento o certificato del genere di quelli previsti ai commi 2 e 3 è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

 

art. 19. Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. L'imprenditore che concorre ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino straniero non stabilito in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, ovvero, se cittadino di Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri professionali, una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità del paese di appartenenza, attestante l'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici.

2. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani agli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, ed agli appalti di cui all'articolo 4, comma 4

3. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non è richiesta per i cittadini di altri Stati della CEE non stabiliti in Italia. Nei confronti degli stessi soggetti, l'iscrizione è in ogni caso consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 13, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, i concorrenti stabiliti in altri Stati della CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, con la menzione delle referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o nella lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d). I dati risultanti dall'iscrizione ad albi o liste ufficiali di costruttori non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo nazionale dei costruttori nelle classifiche superiori alla ottava deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 18, lettere a), b),c), d) e g) e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 20 e 21.

6. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere e) ed f), dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma 5; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, lettere e) ed f).

 

art. 20. Capacità economica e finanziaria (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

a)                           idonee dichiarazioni bancarie;

b)                           bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

c)                           dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

2. I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare. L'imprenditore che per giustificate ragioni non è in grado di dare le referenze richieste, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione ritenuta adeguata dal soggetto appaltante.

 

art. 21. Capacità tecnica (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a)                           i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della conduzione dei lavori;

b)                           l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'amministrazione aggiudicatrice;

c)                           una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d)                           una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e)                           una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per la esecuzione dell'opera.

2. Nel bando di gara sono indicate, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le referenze di cui al comma 1 che devono essere presentate in relazione alla natura e all'importo dei lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo.

 

art. 22. Riunione di imprese (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni di cui al presente decreto nonché per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 , e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , e successive modificazioni ed integrazioni e consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. Possono altresì essere invitate alle gare o alla trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

 

art. 23. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.

2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, altresì, nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini della ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

5. Il disposto dell'articolo 5, comma 1, seconda parte, della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

10. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

 

art. 24. Piani di sicurezza (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a precisare nel capitolato speciale l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29, commi 5 e 6, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

art. 25. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

 

art. 26. Società tra imprese riunite (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una società , anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 7 dell'articolo 23.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate alla esecuzione parziale.

5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

 

art. 27. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

 

art. 28. Varianti al progetto (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Allorché l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice menziona nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione e nel bando di gara precisa se le varianti non sono autorizzate.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perché è stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni di cui all'articolo 10, oppure con riferimento a specifiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b).

 

art. 29 Criteri di aggiudicazione (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Fermo restando, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di Ecu, quanto disposto dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i lavori di cui all'art. 1 del presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo più basso, tale prezzo potrà essere determinato:

1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione aggiuducatrice secondo quanto previsto dall'art. 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

3. Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo fornito dall'amministrazione aggiudicatrice, è utilizzato il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

4. L'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara e non è consentita la scheda segreta prevista dall'art. 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504.(abrogato implicitamente dall'articolo 21 della legge n. 109 del 1994)

5. Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici, il quale ne curerà la trasmissione alla Commissione della Comunità economica europea. l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente o sull'originalità del progetto da lui elaborato.

6 - 7. (norme decadute, le offerte anomale sono ora regolate dall'articolo 21 della legge n. 109 del 1994)

 

art. 30. Verifica dei requisiti (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

2. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 20 e 21, lettere b), c), d) ed e), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi degli allegati D, E ed F.

3. Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

 

art. 31. Comunicazioni alle imprese escluse (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, ad ogni candidato o offerente respinto che ne faccia richiesta, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e il nome dell'aggiudicatario.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati od offerenti, che lo richiedono, i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara o di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea.

 

art. 32. Verbale di gara

1. Per ciascun appalto aggiudicato, l'amministrazione aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque figurare:

a)               il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

b)               i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

c)               i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

d)               il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

e)               ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui all'articolo 9 che giustificano il ricorso a tale procedura.

2. Il verbale di cui al comma 1 o i principali punti del medesimo sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, su sua richiesta.

 

art. 33. Deroghe (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

 

art. 34. Subappalto e cottimo (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

 

art. 35. Comunicazioni alla Commissione delle Comunità europee

1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce presso le amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e i dati relativi agli appalti da esse conclusi, ai fini della formazione del prospetto statistico da inviare alla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 30-bis della direttiva del Consiglio (71/305/CEE) del 26 luglio 1971, inserito dal numero 22 della direttiva del Consiglio (59/440/CEE) del 18 luglio 1989.

 

art. 36. Disposizioni abrogate

1. La legge 8 agosto 1977, n. 584, cessa di avere applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l'offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data.

2. E' confermata la modifica all'articolo 15, secondo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta dall'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

3. Sono abrogate le norme vigenti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

 

Allegato A

Elenco delle attività professionali corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea

Classe

Gruppo

Sotto
gruppo

Denominazione

50

 

 

EDILIZIA E GENIO CIVILE

 

502

 

Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

 

502

1

Imprese generali di genio civile

 

502

2

Lavori di sterro e miglioramento del terreno

 

502

3

Costruzione di opere d’arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)

 

502

4

Costruzione di opere d’arte fluviali marittime (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)

 

502

5

Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)

 

502

6

Imprese specializzate in opere di idraulica
(irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione)

 

502

7

Imprese specializzate in altre attività di genio civile

 

Allegato B - Definizione di alcune specifiche tecniche

Ai fini del presente decreto si intende per:

1)               "specifiche tecniche", l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolari nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità , la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le istruzioni relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di carattere tecnico che l'autorità aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e relativamente ai materiali o elementi costituenti tali opere;

2)               "norma", la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto avente funzioni normative per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;

3)               "norma europea", le norme approvate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto "norme europee" (EN) o "documenti di armonizzazione" (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4)               "benestare tecnico europeo", la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. Il benestare tecnico europeo è rilasciato dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;

5)               "specifica tecnica comune", la specifica tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri per assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee;

6)               "requisiti essenziali", requisiti relativi alla sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse collettivo, che le opere in questione possono soddisfare.

 

Allegato C - Comunicazione di preinformazione

La comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1, deve contenere i seguenti elementi:

1)               Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;

2)                

a - luogo di esecuzione;

b - natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;

c - se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate;

3)                            

a - data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;

b - se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;

c - se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;

4)               se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;

5)               altre indicazioni;

6)               data di spedizione della comunicazione;

7)               data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

Allegato D - Bando di gara per pubblici incanti

a)                                       nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;

b)                                       data di invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

c)                                       criterio di aggiudicazione prescelto;

d)                                       luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera, natura ed entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, ordine di grandezza dei medesimi e possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; categoria A.N.C. e classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;

e)                                       termine di esecuzione dell'appalto;

f)                                         soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e ammontare e modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g)                                       termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi;

h)                                       chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché data, ora e luogo di detta apertura;

i)                                          indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;

j)                                         modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k)                                        facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti;

l)                                          requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21, e come determinati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, nonché cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 18;

m)                                      periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

n)                                       richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;

o)                                       ammissibilità di offerte in aumento;

p)                                       se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;

q)                                       ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19;

r)                                         richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

s)                                        data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c) o menzione della sua mancata pubblicazione;

t)                                        le modalità di individuazione e dell’eventuale esclusione delle offerte anomale.(la lettera "t" dispone "facoltà di avvalersi della procedura di cui all’articolo 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155", tale indicazione deve ritenersi soppressa e sostituita in applicazione dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994)

 

Allegato E - Bando di gara per licitazione privata, appalto-concorso e trattativa privata ...

I Per la licitazione privata e per l'appalto concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1)               notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), s), e t) del bando di gara dell'allegato D;

2)               criterio di aggiudicazione;

3)               nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;

4)               termine di ricezione delle domande di partecipazione, indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o lingue in cui debbono redigersi;

5)               termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;

6)               indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del bando di gara di cui all'allegato D;

7)               previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6.

II Per la trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto I, deve contenere:

1)               eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;

2)                eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

III Gli inviti a presentare offerta debbono specificare

1)               le indicazioni di cui al relativo bando di gara;

2)               le indicazioni di cui alle lettere f), g), p) ed r) del bando di gara di cui all'allegato D);

3)               i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 e a completamento delle informazioni fornite.

 

Allegato F - Bando di gara per la concessione di costruzione e gestione

Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

Per la concessione di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1)               nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

2)               data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

3)               criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

4)               luogo di esecuzione, oggetto della concessione, natura ed entità delle prestazioni;

5)               condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

6)               percentuale minima dei lavori che il concessionario deve affidare a terzi e obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

7)               termine per la presentazione delle candidature, indirizzo cui debbono trasmettersi, lingua o lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

 

Allegato G - Bando di gara per appalti aggiudicati dal concessionario

Il bando di gara per gli appalti aggiudicatari dal concessionario deve essere redatto seguendo lo schema seguente:

1)                

a)                              Luogo di esecuzione;

b)                              Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;

2)               Termine di esecuzione;

3)               Denominazione e indirizzo dell'ente od organismo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari;

4)                

a)                              Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;

b)                              Indirizzo a cui debbono essere trasmesse;

c)                              Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte;

5)               Cauzioni e garanzie richieste;

6)               Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;

7)               Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto;

8)               Altre indicazioni;

9)               Data di spedizione del bando di gara;

10)            Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

Allegato H - Appalti aggiudicati

L'avviso di cui all'articolo 12, comma 5, deve contenere i seguenti elementi:

1)                                       Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;

2)                                       Procedura di aggiudicazione prescelta;

3)                                       Data dell'aggiudicazione dell'appalto;

4)                                       Criteri di attribuzione dell'appalto;

5)                                       Numero delle offerte ricevute;

6)                                       Nome e indirizzo del o degli aggiudicatari;

7)                                       Natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita;

8)                                       Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato (i);

9)                                       Eventualmente valore e parte del contratto che può essere subappaltato ad un terzo;

10)                                   Altre indicazioni;

11)                                   Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

12)                                   Data di spedizione della presente comunicazione;

13)                                   Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.