Decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406
Attuazione della
direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici
Gli
articoli abrogati dal d.P.R. n. 554 del 1999, sono stati conservati (con colore
grigio) per consentire la consultazione sulla
base di richiami di altri atti
che li richiamano.
art. 1. Ambito di applicazione (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Il presente decreto disciplina l'affidamento,
sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5
milioni di E.C.U., IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice.
2. Ai fini del presente decreto sono
amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici
e le associazioni fra i soggetti anzidetti.
3. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità
di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato
al comma 1 ha effettuato per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo
alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
il controvalore è, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica a cura del Ministero del Tesoro.
4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto
ordinario nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni
contenute nel presente decreto in materia di pubblicità degli appalti e delle
concessioni e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto
di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di
offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi anche in
forma di società , nonché di criteri di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica
europea, ai candidati ed agli offerenti.
art. 2. Enti pubblici (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Ai fini del presente decreto si considera ente
pubblico qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, istituito per
soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura
maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, e dalle province autonome di Trento e
Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici ovvero la
cui gestione è sottoposta al controllo dei soggetti anzidetti, oppure i cui
organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della
metà da componenti designati dai soggetti anzidetti.
2. I Ministri titolari della vigilanza sugli enti
di cui al comma 1 comunicano al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie gli elementi per l'accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma 1 ai fini della
notifica alla Commissione delle comunità europee.
art. 3. Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati
(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554
del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
art. 4. Appalti e concessioni. (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. - 3. - (abrogati implicitamente dal
combinato disposto degli articoli 2 e 19, legge 11 febbraio 1994, n. 109)
4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel
bando di gara di cui all'articolo 12, comma 3, l'obbligo del concessionario,
diverso dall'amministrazione aggiudicatrice, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del trenta per cento del valore globale
dei lavori oggetto della concessione, salva la facoltà del candidato di
aumentare la percentuale stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice, con
conseguente indicazione nel contratto di concessione dei lavori. Sempreché
detti lavori da appaltare a terzi siano di valore pari o superiore a 5 milioni
di ECU, ovvero non soddisfino alle condizioni di applicazione dei casi elencati
nell'articolo 9, comma 2, il concessionario è tenuto a pubblicare il bando di
gara ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ed a rispettare le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 7.
5. Ai fini di cui al comma 4, non si considerano
terze le imprese riunite in raggruppamento temporaneo o in consorzio per
ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Si intende per
impresa collegata qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare
direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che può
esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il
concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via
della proprietà , della partecipazione finanziaria o delle norme che la
disciplinano. Si presume l'influenza dominate se un'impresa detiene,
direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa, la
maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispone della maggioranza dei voti
connessi alle partecipazioni al capitale, o può designare più della metà dei
membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza.
6. L'elenco tassativo delle imprese di cui al comma
5 è unito alla candidatura per la concessione e viene aggiornato secondo le
modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese.
art. 5. Suddivisione in lotti (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere
artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione del presente
decreto.
2. Quando un'opera è ripartita in lotti le
disposizioni del presente decreto si applicano per l'affidamento di ciascuno di
essi se il loro valore complessivo è pari o superiore all'importo di cui
all'articolo 1, comma 1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle
disposizioni del presente decreto per quei lotti in cui è ripartita l'opera, di
valore, stimato senza IVA, inferiore a 1 milione di ECU, purché l'importo
cumulato di questi lotti non superi il venti per cento del valore complessivo
dell'opera.
3. Per il calcolo dell'importo degli appalti di
lavori regolati dal presente decreto va preso in considerazione, oltre quello
dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei
lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione
aggiudicatrice.
art. 6. Esclusioni (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Sono esclusi dalla disciplina del presente
decreto gli appalti di lavori:
a)
attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri,
aerei, marittimi e fluviali;
b)
attribuiti da
amministrazioni aggiudicatrici ed aventi per oggetto la realizzazione di opere
per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, nonché
attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici la cui principale attività
consiste nella produzione e nell'erogazione di energia;
c)
dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere
accompagnata da particolari misure di sicurezza, conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige
la tutela di interessi nazionali essenziali.
2. I soggetti appaltanti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, ad esclusione dell'Ente ferrovie dello Stato, sono tenuti ad
applicare la legislazione dei lavori pubblici.
3. Sono, altresì, esclusi dalla disciplina del
presente decreto gli appalti di lavori pubblici disciplinati da norme di
procedure diverse e aggiudicati in virtù:
a)
di un accordo internazionale concluso, conformemente al
trattato CEE, tra l'Italia e uno o più paesi terzi e concernente lavori
destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte
degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione delle
Comunità europee, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato
consultivo per gli appalti pubblici;
b)
di un accordo
internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e
concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c)
della procedura specifica di un'organizzazione
internazionale.
art. 7. Edilizia residenziale pubblica
1. Per gli appalti riguardanti la progettazione e
la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale
pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, deve
essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore che sarà
incaricato di realizzare l'opera, quest'ultimo è prescelto secondo il criterio
di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).
2. Per gli appalti di cui al comma 1 deve essere
inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da
consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre
essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i
concorrenti devono rispettare, ai sensi del presente decreto.
3. Si applicano comunque le norme del presente
decreto relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché
quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione
temporanea di imprese di cui all'articolo 22.
art 8. Procedure di aggiudicazione (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
art. 9. Trattativa privata (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
art. 10. Prescrizioni tecniche
1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B
sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun
appalto.
2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla
amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che
traspongono norme europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni
tecniche comuni.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può
introdurre prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori nei confronti di
cittadini di altri Stati della CEE.
art. 11. Deroghe in materia di
prescrizioni tecniche
1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare
alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, qualora:
a)
le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni
tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento
della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che
permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a
tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;
b)
le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni
tecniche comuni impongano l'uso dei prodotti o di materiali non compatibili con
apparecchiature già impiegate dall'amministrazione, o il cui costo risulti
sproporzionato rispetto al valore complessivo dell'appalto, purché venga
contestualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle
indicate norme, benestare o specificazioni;
c)
il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti
inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni
tecniche comuni esistenti.
2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale
delle deroghe di cui al comma 1, ne indica i motivi, sempreché sia possibile,
nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o
nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono comunque risultare dagli atti
interni dell'amministrazione aggiudicatrice per la loro comunicazione, ove
richiesta alla Commissione delle comunità europee o ad altri Stati della CEE.
3. In mancanza di norme europee, di benestare
tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche
sono definite:
a)
con riferimento alle specifiche tecniche nazionali
riconosciute conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive
comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste
nelle medesime con particolare riferimento alla direttiva del Consiglio
89/106/CEE del 21 dicembre 1988 concernente i prodotti da costruzione;
b)
con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in
materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in
opera dei prodotti;
c)
con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza
alle norme di recepimento di norme internazionali e, nell'ordine, ad altre
norme e benestare tecnici.
4. E' vietato, a meno che ciò non sia giustificato
dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire
determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o
tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere,
accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché
non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
art. 12. Bandi e avvisi. (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di
lavori di valore pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1,
la cui esecuzione sia stata approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, sono
rese note mediante comunicazione di preinformazione redatta secondo lo schema
di cui all'allegato C.
2. Gli appalti di lavori pubblici che
l'amministrazione aggiudicatrice intende attribuire mediante pubblico incanto,
licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata previa pubblicazione
di un bando di gara, sono resi noti con un bando di gara, redatto secondo lo
schema di cui all'allegato D per gli affidamenti mediante pubblico incanto, e
secondo lo schema di cui all'allegato E per le altre forme di affidamento. Nel
richiedere informazioni di carattere economico e tecnico, l'amministrazione
aggiudicatrice non può esigere dalle imprese condizioni diverse da quelle di
cui agli articoli 20 e 21.
3. Gli affidamenti di concessioni di lavori pubblici
di cui all'articolo 4, comma 2, sono resi noti dall'amministrazione
aggiudicatrice con un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui
all'allegato F.
4. I concessionari di lavori pubblici, diversi
dall'amministrazione aggiudicatrice, che intendono stipulare un appalto di
lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono tenuti alla
pubblicazione di un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui
all'allegato G.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che ha
attribuito un appalto ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicarsi
entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione. L'avviso, che deve essere redatto
in conformità allo schema di cui all'allegato H, può omettere l'indicazione di
talune informazioni relative all'aggiudicazione, qualora la loro comunicazione
risulti contraria all'interesse pubblico o sia lesiva di interessi commerciali
di imprese pubbliche o private ovvero possa pregiudicare una leale concorrenza
tra imprese.
6. Gli avvisi e i bandi di cui ai commi da 1 a 5 sono
senza indugio e con i mezzi più idonei inviati all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui
all'articolo 15, gli avvisi e i bandi sono inviati per telescritto, telegramma
o telecopia.
7. La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana o sulla stampa, degli avvisi e dei bandi di cui ai commi da
1 a 5 è effettuata in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, commi 1 e
2 , della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , e deve avvenire entro nove giorni dal
loro invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee. La
pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate all'anzidetto ufficio; le
amministrazioni ed i concessionari devono essere in grado di provare la data di
spedizione.
art. 13. Termini per i pubblici incanti (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Nei pubblici incanti, il termine di ricezione
delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di
spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della
Comunità europee; il termine può essere ridotto a trentasei giorni se
l'amministrazione ha pubblicato la comunicazione di preinformazione di cui
all'articolo 12, comma 1.
2. I capitolati d'oneri e i documenti
complementari, sempreché richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle
imprese dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro sei
giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati
d'oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e
i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei
termini di cui ai commi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti
allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 1 devono essere
adeguatamente prorogati.
art. 14. Termini per la licitazione privata,
l'appalto concorso e la trattativa privata (abrogato dall'art. 231
del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio
2000)
1. Nella licitazione privata o nell'appalto
concorso, nonché nella trattativa privata previa pubblicazione di un bando di
gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere
inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando
di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, ricevute le
domande di partecipazione, invita simultaneamente e per iscritto i candidati
prescelti in base alle indicazioni fornite nel bando di gara a presentare le
offerte. La lettera d'invito deve contenere:
a)
l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la
richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve
essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b)
il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui
queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere
redatte;
c)
gli estremi del bando di gara;
d)
l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite dal candidato nella domanda
di partecipazione, sulla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli
articoli 20 e 21;
e)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano
nel bando di gara.
3. Nelle procedure di licitazione privata e di
appalto concorso, il termine di ricezione delle offerte stabilito
dall'amministrazione aggiudicatrice non può essere inferiore a quaranta giorni
dalla data di spedizione della lettera d'invito. Il termine può essere ridotto
a ventisei giorni se l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1.
4. Le informazioni complementari sui capitolati
d'oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla
amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto
a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di
documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono
essere adeguatamente prorogati.
6. Le domande di partecipazione alle procedure di
licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata possono essere fatte
mediante lettera ovvero mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono.
In queste ultime quattro ipotesi deve essere spedita lettera di conferma prima
della scadenza del termine previsto nel comma 1.
7. Negli appalti stipulati da concessionari di
lavori che non siano essi stessi una amministrazione aggiudicatrice, il termine
di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dal concessionario
in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di
spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, e il
termine di ricezione delle offerte viene stabilito in modo da non essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a
presentare un'offerta.
art 15. Procedure accelerate (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia
possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 14, l'amministrazione
aggiudicatrice può stabilire i termini seguenti:
a)
un termine di ricezione delle domande di partecipazione
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando
di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
b)
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a
dieci giorni dalla data dell'invito.
2. Sempreché siano state richieste in tempo utile,
le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate
dall'amministrazione aggiudicatrice almeno quattro giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli
inviti a presentare un'offerta devono essere inviati per i canali più rapidi
possibili. Le domande effettuate mediante telegramma, telescritto, telecopia o
telefono, devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del
termine previsto al comma 1, lett. a).
art. 16. Termini nelle concessioni di lavori
pubblici (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con
d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
1. Nella concessione di lavori pubblici di cui
all'articolo 4, comma 2, il termine per la presentazione delle candidature non
può essere inferiore a cinquantadue giorni, a decorrere dalla data di
spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
art. 17. Computo dei termini (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Il calcolo dei termini previsti negli articoli
13, 14, 15 e 16 va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n.
1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.
art. 18. Esclusioni (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Indipendentemente da quanto previsto dagli
articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e successive
modificazioni, può essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione
il concorrente:
a)
che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attività , di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione
straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;
b)
nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui
alla lettera precedente;
c)
che abbia riportato condanna, con sentenza passata in
giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d)
che nell'esercizio della propria attività professionale
abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova,
dall'ente appaltante;
e)
che non sia in regola con gli obblighi concernenti le
dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali
secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
f)
che non sia in regola con gli obblighi concernenti le
dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti,
secondo la legislazione italiana;
g)
che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.
2. Il concorrente può provare di non trovarsi nelle
condizioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 con la presentazione di
un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di
cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del
tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro
Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento
equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.
3. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del
comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto all'albo
nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 , può
provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando il
certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno
Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle
condizioni di cui alle citate lettere e) ed f), presentando un certificato
rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente
nello Stato di appartenenza.
4. Se nessun documento o certificato del genere di
quelli previsti ai commi 2 e 3 è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi
ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro
pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello
Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione
giurata, una dichiarazione solenne.
art. 19. Iscrizione a registri professionali e
liste ufficiali di costruttori (abrogato dall'art. 231 del
regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
1. L'imprenditore che concorre ad un appalto può
essere invitato a documentare, se cittadino straniero non stabilito in Italia,
la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, ovvero,
se cittadino di Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri
professionali, una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità
del paese di appartenenza, attestante l'esercizio della professione di
imprenditore di lavori pubblici.
2. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori
è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani agli
appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, ed agli appalti di
cui all'articolo 4, comma 4
3. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori
non è richiesta per i cittadini di altri Stati della CEE non stabiliti in
Italia. Nei confronti degli stessi soggetti, l'iscrizione è in ogni caso
consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 13, n. 1,
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 28 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1, i concorrenti stabiliti in altri Stati della CEE
possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali
del proprio Stato di residenza, con la menzione delle referenze che hanno
permesso l'iscrizione nell'albo o nella lista e la relativa classifica, se
esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a
quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), d) e g),
dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1,
lettere b) e d). I dati risultanti dall'iscrizione ad albi o liste ufficiali di
costruttori non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere
richiesta un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi
sociali.
5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e
15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni,
per la iscrizione all'albo nazionale dei costruttori nelle classifiche
superiori alla ottava deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle
condizioni di cui all'articolo 18, lettere a), b),c), d) e g) e di possedere la
capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 20 e 21.
6. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale
dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione
a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere e) ed f), dall'articolo
20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d),
deve menzionare anche le referenze di cui al comma 5; se privo di tale
menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a
quanto previsto dall'articolo 18, lettere e) ed f).
art. 20. Capacità economica e finanziaria (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore
è provata mediante le seguenti referenze:
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la
pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di
residenza del concorrente;
c)
dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in
lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.
2. I soggetti appaltanti precisano nel bando di
gara, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 ,
quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei
lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da
presentare. L'imprenditore che per giustificate ragioni non è in grado di dare
le referenze richieste, è ammesso a provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante altra documentazione ritenuta adeguata dal soggetto
appaltante.
art. 21. Capacità tecnica (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. La capacità tecnica dell'imprenditore è provata
mediante:
a)
i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o
dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della conduzione
dei lavori;
b)
l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni,
corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti,
indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se
essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti
certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente
all'amministrazione aggiudicatrice;
c)
una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e
l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;
d)
una dichiarazione indicante l'organico medio annuo
dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
e)
una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi
tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui
l'imprenditore disporrà per la esecuzione dell'opera.
2. Nel bando di gara sono indicate, in conformità
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le referenze di
cui al comma 1 che devono essere presentate in relazione alla natura e
all'importo dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i
concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni
presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
titolo.
art. 22. Riunione di imprese (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Sono ammessi a presentare offerte per gli
appalti e le concessioni di cui al presente decreto nonché per concessioni e
appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e
degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi
a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese
riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo,
la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché
consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25
giugno 1909, n. 422 , e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , e
successive modificazioni ed integrazioni e consorzi di imprese di cui
all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.
2. In caso di licitazione privata, di appalto
concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di
imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. Possono altresì essere invitate alle gare o alla
trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato
di volersi riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al
soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto.
4. Non è consentita l'associazione anche in
partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o
successivo all'aggiudicazione della gara.
5. La violazione della disposizione di cui al comma
4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto,
nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o
successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.
art. 23. Requisiti dell'impresa singola e di quelle
riunite (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con
d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti
in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione
aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre
alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli
articoli 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla
sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati
in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione
con la corrispondente classifica in altre categorie sempreché l'importo dei
lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al
venti per cento dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita
deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente ad
un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola
deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nelle categorie richieste
per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.
2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione
all'albo nazionale costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente,
ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad
un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. L'impresa singola deve
essere iscritta all'albo nazionale costruttori nella categoria prevalente per
classifica corrispondente all'importo dei lavori.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, qualora
nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche
parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare
nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime possono essere
assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione
dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria
e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione aggiudicatrice
deve indicare, altresì, nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini
della ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o
riunite in associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. In ogni caso la somma degli importi per i quali
le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori
da appaltare.
5. Il disposto dell'articolo 5, comma 1, seconda
parte, della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , come modificato dall'articolo 2
della legge 29 marzo 1965, n. 203, si applica anche nel caso di imprese
riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.
6. Qualora l'impresa singola o le imprese che
intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al
presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale
dei costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel
bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il
venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che
l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese
sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
7. L'offerta delle imprese riunite determina la
loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia per
le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata
a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.
8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo
dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La
procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa
non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.
9. Al mandatario spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.
Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità
facenti capo alle imprese mandanti.
10. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.
art. 24. Piani di sicurezza (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a
precisare nel capitolato speciale l'autorità o le autorità da cui gli offerenti
possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nello Stato, nella regione o nella località in cui devono
essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere
durante l'esecuzione dell'appalto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli
offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che
hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29,
commi 5 e 6, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 18,
comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
art. 25. Fallimento dell'impresa mandataria o di
un'impresa mandante (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato
con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria
ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione
aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra
impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 23 e che
sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere
dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non
indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese
mandanti.
art. 26. Società tra imprese riunite (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Le imprese riunite possono costituire tra loro
una società , anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e
seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei
lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca
ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di
autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto,
ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 7
dell'articolo 23.
3. Il subentro ha effetto dalla data di
notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della
società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei
costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Nel caso di
esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società può essere
costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate,
interessate alla esecuzione parziale.
5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è
subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui
all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.
6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente
decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori
eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le
rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
art. 27. Scelta dei soggetti da invitare alle
procedure di appalto (abrogato dall'art. 231 del
regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)
art. 28. Varianti al progetto (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Allorché l'aggiudicazione avviene in base al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione
le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti
minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice menziona nel
capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare,
nonché le modalità per la loro presentazione e nel bando di gara precisa se le
varianti non sono autorizzate.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può
respingere la presentazione di una variante soltanto perché è stata stabilita
con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che
traspongono norme europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni
tecniche comuni di cui all'articolo 10, oppure con riferimento a specifiche
tecniche di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b).
art. 29 Criteri di aggiudicazione (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. Fermo restando, per i lavori di importo
inferiore a 5 milioni di Ecu, quanto disposto dall'art. 1 della legge 2
febbraio 1973, n. 14, i lavori di cui all'art. 1 del presente decreto sono
aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
a) quello del prezzo più basso;
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto,
attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al
rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a
fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono
menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati
separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro
attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini
di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere
attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.
2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia
prescelto il criterio del prezzo più basso, tale prezzo potrà essere
determinato:
1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della
legge 2 febbraio 1973, n. 14;
2) oppure mediante offerta di ribasso, senza
prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato
dall'amministrazione aggiuducatrice secondo quanto previsto dall'art. 1, primo
comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
3. Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di
un progetto esecutivo fornito dall'amministrazione aggiudicatrice, è utilizzato
il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
4. L'ammissibilità di offerte in aumento deve
essere dichiarata nel bando di gara e non è consentita la scheda segreta
prevista dall'art. 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504.(abrogato
implicitamente dall'articolo 21 della legge n. 109 del 1994)
5. Se per un determinato lavoro talune offerte
risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, l'amministrazione
aggiudicatrice richiede per iscritto all'offerente le necessarie
giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non
le considera valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio
dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice è
tenuta a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al
Ministero dei lavori pubblici, il quale ne curerà la trasmissione alla
Commissione della Comunità economica europea. l'amministrazione aggiudicatrice
può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate
sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche
adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente o
sull'originalità del progetto da lui elaborato.
6 - 7. (norme decadute, le offerte anomale sono
ora regolate dall'articolo 21 della legge n. 109 del 1994)
art. 30. Verifica dei requisiti (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci
giorni dalla gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che
segue nella graduatoria.
2. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla
comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 20 e 21, lettere b), c), d) ed e), presentando la documentazione
indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi degli allegati D, E ed F.
3. Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia
ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione,
l'amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e
aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
art. 31. Comunicazioni alle imprese escluse (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, nei
quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, ad ogni candidato o
offerente respinto che ne faccia richiesta, i motivi del rigetto della sua
candidatura o della sua offerta e il nome dell'aggiudicatario.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai
candidati od offerenti, che lo richiedono, i motivi per cui ha deciso di
rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara o di avviare
una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della Comunità europea.
art. 32. Verbale di gara
1. Per ciascun appalto aggiudicato,
l'amministrazione aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque figurare:
a)
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore dell'appalto;
b)
i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e
la giustificazione della loro scelta;
c)
i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d)
il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della
scelta della sua offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi;
e)
ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui
all'articolo 9 che giustificano il ricorso a tale procedura.
2. Il verbale di cui al comma 1 o i principali
punti del medesimo sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, su
sua richiesta.
art. 33. Deroghe (abrogato dall'art. 231
del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio
2000)
art. 34. Subappalto e cottimo (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore
dal 28 luglio 2000)
art. 35. Comunicazioni alla
Commissione delle Comunità europee
1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce
presso le amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e i dati relativi agli
appalti da esse conclusi, ai fini della formazione del prospetto statistico da
inviare alla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 30-bis
della direttiva del Consiglio (71/305/CEE) del 26 luglio 1971, inserito dal
numero 22 della direttiva del Consiglio (59/440/CEE) del 18 luglio 1989.
art. 36. Disposizioni abrogate
1. La legge 8 agosto 1977, n. 584, cessa di avere
applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che
per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l'offerta è
stata presentata anteriormente alla suddetta data.
2. E' confermata la modifica all'articolo 15,
secondo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta dall'articolo 16
della legge 8 agosto 1977, n. 584.
3. Sono abrogate le norme vigenti incompatibili con
le disposizioni del presente decreto.
Allegato A –
Elenco delle attività professionali corrispondenti
alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea
Classe |
Gruppo |
Sotto |
Denominazione |
50 |
|
|
EDILIZIA E GENIO CIVILE |
|
502 |
|
Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie,
ecc. |
|
502 |
1 |
Imprese generali di genio civile |
|
502 |
2 |
Lavori di sterro e miglioramento del terreno |
|
502 |
3 |
Costruzione di opere d’arte in superficie e nel
sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi) |
|
502 |
4 |
Costruzione di opere d’arte fluviali marittime (canali,
ponti, chiuse, argini, ecc.) |
|
502 |
5 |
Costruzione di strade (compresa la costruzione
specializzata di aeroporti) |
|
502 |
6 |
Imprese specializzate in opere di idraulica |
|
502 |
7 |
Imprese specializzate in altre attività di genio civile |
Allegato B -
Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai fini del presente decreto si intende per:
1)
"specifiche tecniche", l'insieme delle
prescrizioni tecniche menzionate in particolari nei capitolati d'oneri, che
definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto
o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un
materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a
cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche
comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le
dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o
alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità , la
terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la
marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le istruzioni relative
alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di carattere tecnico
che l'autorità aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione
generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e relativamente
ai materiali o elementi costituenti tali opere;
2)
"norma", la specifica tecnica approvata da un
organismo riconosciuto avente funzioni normative per applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;
3)
"norma europea", le norme approvate dal comitato
europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) in quanto "norme europee" (EN) o
"documenti di armonizzazione" (HD), conformemente alle regole comuni
di tali organismi;
4)
"benestare tecnico europeo", la valutazione
tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla
corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne
le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua
messa in opera e la sua utilizzazione. Il benestare tecnico europeo è
rilasciato dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;
5)
"specifica tecnica comune", la specifica tecnica
elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri per assicurare
l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europee;
6)
"requisiti essenziali", requisiti relativi alla
sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse collettivo, che le
opere in questione possono soddisfare.
Allegato C -
Comunicazione di preinformazione
La comunicazione di preinformazione di cui
all'articolo 12, comma 1, deve contenere i seguenti elementi:
1)
Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di
telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
2)
a - luogo di esecuzione;
b - natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è
suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento
all'opera;
c - se disponibile: stima della forcella dei costi delle
prestazioni progettate;
3)
a - data provvisoria per l'avvio
delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b - se nota: data provvisoria
per l'inizio dei lavori;
c - se noto: calendario
provvisorio di realizzazione dei lavori;
4)
se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di
revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;
5)
altre indicazioni;
6)
data di spedizione della comunicazione;
7)
data di ricezione della comunicazione da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Allegato
D - Bando di gara per pubblici incanti
a)
nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di
telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
b)
data di invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee;
c)
criterio di aggiudicazione prescelto;
d)
luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera,
natura ed entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, ordine
di grandezza dei medesimi e possibilità di presentare offerta per uno o più
lotti o per l'insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il
relativo importo; categoria A.N.C. e classifica del lavoro prevalente e delle
eventuali opere scorporabili;
e)
termine di esecuzione dell'appalto;
f)
soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il capitolato
d'oneri ed i documenti complementari e ammontare e modalità di versamento della
somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
g)
termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste
devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
h)
chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi
contenenti le offerte, nonché data, ora e luogo di detta apertura;
i)
indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra
eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa
vigente;
j)
modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della
prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
k)
facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi
degli articoli 22 e seguenti;
l)
requisiti minimi di carattere economico-finanziario e
tecnico-organizzativo, che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto
prescritto dagli articoli 20 e 21, e come determinati in base al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, nonché cause di
esclusione dalla gara di cui all'articolo 18;
m)
periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta;
n)
richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che
eventualmente intende subappaltare;
o)
ammissibilità di offerte in aumento;
p)
se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia
presente una sola offerta;
q)
ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede
in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19;
r)
richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene
conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
s)
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c)
o menzione della sua mancata pubblicazione;
t)
le modalità di individuazione e dell’eventuale
esclusione delle offerte anomale.(la lettera "t"
dispone "facoltà di avvalersi della procedura di cui all’articolo 2-bis,
comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155", tale indicazione deve ritenersi
soppressa e sostituita in applicazione dell’articolo 21, comma 1-bis, della
legge n. 109 del 1994)
Allegato
E - Bando di gara per licitazione privata, appalto-concorso e
trattativa privata ...
I Per la
licitazione privata e per l'appalto concorso il bando di gara deve contenere i
seguenti elementi:
1)
notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k),
m), n), o), q), s), e t) del bando di gara dell'allegato D;
2)
criterio di aggiudicazione;
3)
nel caso di appalto avente per oggetto, oltre
all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti,
indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare
le relative proposte;
4)
termine di ricezione delle domande di partecipazione,
indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o lingue in cui
debbono redigersi;
5)
termine massimo entro il quale il soggetto appaltante
spedirà gli inviti a presentare offerta;
6)
indicazioni da includere nella domanda di partecipazione,
sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i
requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del
bando di gara di cui all'allegato D;
7)
previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero
minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra
tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6.
II Per
la trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara, il bando
stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto I, deve contenere:
1)
eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già
prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;
2)
eventualmente,
date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea.
III Gli
inviti a presentare offerta debbono specificare
1)
le indicazioni di cui al relativo bando di gara;
2)
le indicazioni di cui alle lettere f), g), p) ed r) del
bando di gara di cui all'allegato D);
3)
i documenti prescritti dalla vigente normativa da
presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è
tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di
cui agli articoli 20 e 21 e a completamento delle informazioni fornite.
Allegato
F - Bando di gara per la concessione di costruzione e gestione
Per le
concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando
previsti per gli appalti.
Per la
concessione di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i
seguenti elementi:
1)
nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di
telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
2)
data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee;
3)
criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
4)
luogo di esecuzione, oggetto della concessione, natura ed
entità delle prestazioni;
5)
condizioni minime di carattere personale, tecnico e
finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
6)
percentuale minima dei lavori che il concessionario deve
affidare a terzi e obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior
misura di detta percentuale;
7)
termine per la presentazione delle candidature, indirizzo
cui debbono trasmettersi, lingua o lingue in cui debbono redigersi, nonché,
eventualmente, termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.
Allegato
G - Bando di gara per appalti aggiudicati dal concessionario
Il bando
di gara per gli appalti aggiudicatari dal concessionario deve essere redatto
seguendo lo schema seguente:
1)
a)
Luogo di esecuzione;
b)
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell'opera;
2)
Termine di esecuzione;
3)
Denominazione e indirizzo dell'ente od organismo presso
cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
4)
a)
Data limite per la ricezione delle domande di
partecipazione e/o delle offerte;
b)
Indirizzo a cui debbono essere trasmesse;
c)
Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte;
5)
Cauzioni e garanzie richieste;
6)
Condizioni di carattere economico e tecnico che
l'imprenditore deve soddisfare;
7)
Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto;
8)
Altre indicazioni;
9)
Data di spedizione del bando di gara;
10)
Data di ricezione
del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
Allegato
H - Appalti aggiudicati
L'avviso
di cui all'articolo 12, comma 5, deve contenere i seguenti elementi:
1)
Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
2)
Procedura di aggiudicazione prescelta;
3)
Data dell'aggiudicazione dell'appalto;
4)
Criteri di attribuzione dell'appalto;
5)
Numero delle offerte ricevute;
6)
Nome e indirizzo del o degli aggiudicatari;
7)
Natura ed entità delle prestazioni effettuate,
caratteristiche generali dell'opera costruita;
8)
Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato (i);
9)
Eventualmente valore e parte del contratto che può essere
subappaltato ad un terzo;
10)
Altre indicazioni;
11)
Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee;
12)
Data di spedizione della presente comunicazione;
13)
Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.